Il primo gennaio 2025 é stato reintrodotto, per il biennio 2024-2025, l’istituto della Pace Contributiva che prevede la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione aggiungendo fino a cinque anni alla propria situazione contributiva.
La misura è rivolta a coloro che sono considerati “contributivi puri” che non hanno, cioè, contributi precedenti al 01 gennaio 1996 e desiderano aumentare il loro numero di anni di contribuzione. E’ rivolta ai contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani e agli iscritti alla Gestione Separata. Condizione fondamentale è che i periodi lavorativi da riscattare non siano già coperti da contribuzione né nella cassa specifica né in altri fondi previdenziali.
Se, quindi, il periodo lavorativo non è coperto da contribuzione e si trova tra due periodi di lavoro, può essere riscattato nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo lavorativo scoperto deve essere collocato in un’epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1 gennaio 2024 e non può utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti la prima occupazione. Se, invece, si dovesse verificare l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 come, ad esempio, l’ accredito del servizio militare, il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi
I periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione che per il calcolo pensionistico.
La richiesta per poter usufruire della Pace Contributiva va inoltrata on-line sul portale dell’Inps entro il 31 dicembre 2025 e può essere esercitata dall’assicurato , o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado. Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda potrà essere presentata anche dal datore di lavoro e, in questo caso, può destinare i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. A differenza della misura in vigore nel biennio 2019-2021 quella del 2024 non prevede la detrazione del 50% della spesa sostenuta.
Il versamento dell’onere da riscatto può avvenire in un’unica soluzione dell’intera cifra o con una rateizzazione fino a 120 rate mensili senza applicazione di interessi. Nel caso in cui i contributi del riscatto dovessero servire per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, non potranno essere rateizzati.