RISCATTO ANNI DI LAUREA AI FINI PENSIONISTICI

Il riscatto degli anni del corso di laurea è un’opportunità per sfruttare il periodo del proprio corso di studi valorizzandolo ai fini pensionistici se, ovviamente, è stato conseguito il titolo di studio. E’, quindi, rivolto a tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o titolo equiparato dando loro la possibilità di trasformare gli anni di studio e formazione in anni di contribuzione che aiutano ad aumentare l’anzianità contributiva o a raggiungere i requisiti minimi necessari per poter ottenere la pensione di vecchiaia.  Il riscatto può riguardare l’intero periodo del corso di studi o anche solo una parte e, dal 12 luglio 1997, è possibile riscattare due o più corsi di laurea anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Ovviamente ci sono dei periodi che non danno la possibilità di riscatto come, ad esempio, quelli delle iscrizioni fuori corso o quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.

Quelli, invece, che possono accedere a questo istituto sono i seguenti:

  • diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020, n. 95.

L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione, quindi o con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo,  l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione che comporta il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).

Se, invece, i periodi da riscattare  si collocano nel “sistema contributivo”, il corrispondente onere è  determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

In ogni caso non è  possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere . Per cui l’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale ( per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo) rende irrevocabile l’opzione stessa.

La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.   

Esempio:
Ipotizziamo che si vogliano  riscattare quattro anni di laurea e che si sia presentata domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2025; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4). 

Per il 2025 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 18.555 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2025, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 6.123,15 euro.

Nel momento in cui la liquidazione della pensione dovesse avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio, per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicherebbero anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea fossero precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54).

Al riguardo attualmente c’è un disegno di legge depositato in Senato che mira a rendere accessibile il pensionamento anticipato della laurea per docenti e ATA riducendo fortemente i costi del riscatto e quindi si passerebbe dagli attuali € 6.000 per anno di studio a € 900 comportando un notevole risparmio. La misura interesserebbe anche docenti universitari, ricercatori e dipendenti di conservatori e accademie sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Sul portale dell’INPS è disponibile un simulatore che permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione.

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