Lo Straining e il Mobbing sono due aspetti apparentemente simili, ma di fatto molto diversi, dello stress da lavoro e delle difficoltà del lavoratore sia sul posto di lavoro che nella vita privata come conseguenza.
Lo straining è più difficile da dimostrare rispetto al mobbing ma è altrettanto grave e impattante sulla salute e il benessere psicofisico del lavoratore.
Il mobbing è quella condotta del datore di lavoro, di un superiore gerarchico o di colleghi, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti a carattere persecutorio e vessatorio, intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, che si traducono in maltrattamenti, offese, aggressioni, umiliazioni, intimidazioni, mortificazioni del lavoratore, tali da provocargli un danno alla salute psico-fisica. Quindi quando parliamo di mobbing ci riferiamo a una strategia fatta di azioni vessatorie che vengono esercitate con intenzionalità lesiva, in ambiente di lavoro, con una durata medio/lunga, perlomeno di alcuni mesi (come minimo sei) e con una frequenza elevata. Dunque le azioni di mobbing sono molteplici, frequenti, diverse tra di loro, ma comunque pensate su misura, per fare del male volontariamente a un lavoratore e ottenerne così il suo allontanamento dal processo produttivo.
Lo straining è stato definito come una forma di “mobbing attenuato” caratterizzato dall’istantaneità dell’evento: il comportamento scorretto del datore di lavoro si esaurisce in un unico episodio isolato che genera un disagio nel lavoratore, oppure è costituito da più azioni tra loro scollegate. E’più difficile da dimostrare per ottenere un risarcimento perché i comportamenti che lo caratterizzano sono più sfumati e isolati. Bisogna provare la presenza di un comportamento vessatorio del datore di lavoro. Per questo motivo il riconoscimento giuridico dello straining è dettato dal timore che i comportamenti isolati, restino impuniti. L’isolamento relazionale o professionale del dipendente, la privazione degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa, lo svuotamento delle sue mansioni e l’assegnazione di mansioni inferiori sono cause tipiche di Straining ma possono rientrare anche nelle ipotesi di Mobbing. La giurisprudenza ha cercato di tracciare i confini tra le situazioni entro le quali sono riconducibili le figure del Mobbing e dello Straining.
Il termine Strainig deriva dall’inglese “to strain”, e letteralmente può essere tradotto con il significato di “tendere”, “mettere sotto pressione”, “stringere” e individua una condotta vessatoria caratterizzata da una azione di molestia unica ed isolata, che tende a far cadere la propria vittima in una situazione di stress forzato, i cui effetti negativi sono duraturi nell’ambiente lavorativo e, possiamo dire, che nello “straining” non vi è la “continuità” delle azioni vessatorie tipica del mobbing. Possiamo definire lo Straining come una situazione di stress lavorativo particolarmente intensa e prolungata, causata da un evento o da una serie di eventi negativi sul posto di lavoro, che hanno un impatto significativo sulla salute e sul benessere del lavoratore. Spesso si rileva un evento scatenante/attivante come un cambiamento organizzativo o l’avvio di una situazione di conflitto con un superiore.
Tipici esempi di “straining” sono stati identificati nel demansionamento, nella dequalificazione, nell’isolamento, privazione degli strumenti di lavoro, costrizione all’inattività, marginalizzazione dall’attività lavorativa, esclusione dal flusso di informazione. E’ indubbio, ad esempio, che un lavoratore demansionato per un lungo periodo di tempo, finisca per soffrire a livello di autostima, socialità e qualità della vita.
Lo straining individua, dunque, una condizione psicologica di stress, certamente superiore rispetto al semplice “stress occupazionale”.
Da studi approfonditi e specializzati sono stati individuati “sette parametri” per riconoscere una situazione di straining:
- La situazione di conflitto deve svolgersi sul luogo di lavoro;
- Le conseguenze della azione ostile devono essere costanti;
- La situazione di conflitto deve durare almeno 6 mesi;
- Le azioni subite devono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie: attacchi ai contatti umani, isolamento sistematico, demansionamento o privazione di qualunque incarico, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza, sia fisica che sessuale;
- La vittima dello straining si deve trovare in una situazione di costante inferiorità;
- La vicenda ha raggiunto almeno la II fase del Modello individuato dagli studi (Fase 1: azione ostile; Fase 2: conseguenza lavorativa percepita come permanente; Fase 3: conseguenze psicofisiche; Fase 4: uscita dal lavoro);
- Deve sussistere un intento persecutorio.
La sentenza del Tribunale del lavoro di Bergamo, del 20 giugno 2005 recita: “Il cosiddetto mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravita. Mentre lo straining è costituto da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining in persistente inferiorità. Pertanto, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso del demansionamento)”.
Entrambi, certamente, causano nella vittima un danno esistenziale specifico, legato al peggioramento e decadimento della sua qualità di vita, a cui possono aggiungersi anche un danno biologico (laddove lo straining abbia causalmente compromesso la salute psicofisica della vittima), e un danno professionale (ad es. legato alla perdita di chance, al mancato aggiornamento, differenze retributive).
Possiamo, dunque, concludere che i due fenomeni hanno delle caratteristiche comuni ma anche delle differenze e peculiarità. Nel caso dello straining non c’è necessariamente l’intenzionalità di danneggiare la vittima, più frequentemente si concentra invece nel causare stress e disagio. Inoltre è spesso legato a un singolo evento o situazione. La differenza fondamentale tra mobbing e straining è nell’intensità e nella continuità del comportamento vessatorio. In sintesi, il mobbing è caratterizzato da un’aggressione costante e ripetuta, mentre lo straining si manifesta con azioni più isolate ma capaci di incidere profondamente sul benessere psicologico della persona.