CONTRIBUTI ENASARCO

La Fondazione Enasarco è l’ente previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio in Italia che gestisce un sistema di previdenza complementare obbligatoria, al quale sono soggetti tutti i professionisti dell’intermediazione commerciale e rappresenta un importante strumento di previdenza .

La fondazione offre una serie di prestazioni previdenziali e assistenziali, come pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità, oltre a una vasta gamma di sussidi per malattia, infortuni, maternità, spese funerarie e premi per studio. Inoltre, Enasarco fornisce supporto ai figli disabili e assistenza personale per gli iscritti anziani.

La responsabilità dell’iscrizione spetta alla ditta preponente, che deve provvedervi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia. Al momento della prima iscrizione, vengono assegnati tre distinti numeri di identificazione:

  • Numero di posizione per la ditta preponente,
  • Numero di matricola per l’agente,
  • Numero identificativo per la società di agenzia.

Il contributo previdenziale Enasarco è calcolato su una percentuale delle provvigioni maturate (anche se non liquidate) compresi acconti e premi  dovute agli agenti e rappresentanti di commercio. I contributi sono ripartiti tra la ditta mandante e l’agente, in percentuali che variano in base al tipo di contratto (monomandatario o plurimandatario) e alla forma giuridica dell’agente (individuale o società di capitali).

Per gli agenti che operano in forma individuale o tramite società di persone, il sistema prevede minimali e massimali contributivi. Il minimale contributivo rappresenta la soglia minima di contribuzione che deve essere versata, anche in assenza di provvigioni sufficienti. Il massimale, invece, indica la soglia massima di provvigioni su cui è calcolato il contributo.

Il versamento dei contributi Enasarco viene effettuato dalla azienda mandante entro il 30 aprile dell’anno successivo in cui ha trattenuto l’Enasarco all’agente e   deve versare sia l’importo della quota a suo carico sia quello  trattenuto  all’agente di commercio nel momento in cui ha pagato la fattura.

L’azienda mandante deve inviare a propri agenti la certificazione dei contributi Enasarco a carico dell’agente trattenuti in fattura e relativi alle fatture emesse l’anno precedente.

L’agente potrà dedurre i contributi nella propria dichiarazione dei redditi riducendo il reddito imponibile e conseguentemente anche le imposte da pagare come avviene per i contributi INPS. Quindi anche questa tipologia di contributi può essere dedotta dall’agente che si trova in regime forfettario.

Il versamento dell’azienda mandate è trimestrale e deve essere effettuato entro  il 20° giorno del secondo mese successivo al trimestre di competenza. Le scadenze sono le seguenti:

  • 1° trimestre: 20 maggio.
  • 2° trimestre: 20 agosto.
  • 3° trimestre: 20 novembre.
  • 4° trimestre: 20 febbraio (dell’anno successivo).

Le contribuzioni per il 2025 mantengono la struttura di base degli anni precedenti, con alcuni aggiornamenti agli importi dei minimali e massimali, oltre alle aliquote agevolate per i giovani agenti ma con l’inizio del 2025, sono state comunicate alcune importanti novità riguardanti i contributi, in particolare per quanto riguarda le aliquote, i minimali e massimali contributivi.

Le aliquote contributive per il 2025 variano in base al tipo di contratto e alla forma giuridica dell’agente:

  • Agenti individuali e società di persone: l’aliquota contributiva è del 17%, suddivisa equamente tra la ditta mandante (8,5%) e l’agente (8,5%). Di questo 17%, il 14% è destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali dell’agente e il 3% è destinato al fondo di solidarietà.

A partire dal 1° gennaio 2025, anche i nuovi importi di minimali e massimali contributivi sono stati aggiornati.

Agente plurimandatario:

    • Massimale provvigionale annuo: 29.818 euro a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro.
    • Minimale contributivo annuo: 502 euro (125,5 euro a trimestre).

Agente monomandatario:

    • Massimale provvigionale annuo: 44.727 euro a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro.
    • Minimale contributivo annuo: 1002 euro (250,5 euro a trimestre).

Una specifica contribuzione è prevista per l’azienda mandante  che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In questo caso, infatti, il contributo è determinato applicando un’aliquota differenziata in base a scaglioni di importi provvigionali annui e, nello specifico:

  • 4% (3% ditta mandante  – 1% agente), per provvigioni annue fino a 13.000 euro;
  • 2% (1,50% ditta mandante  – 0,50% agente), per provvigioni annue da 13.000,01 euro e fino a 20.000 euro;
  • 1% (0,75% ditta mandante – 0,25% agente), per provvigioni annue da 20.000,01 euro e fino a 26.000 euro;
  • 0,50% (0,30% ditta mandante – 0,20% agente), per provvigioni oltre i 26.000 euro.

Per incentivare l’ingresso e la permanenza dei giovani nel settore, è previsto un regime agevolato per gli agenti con meno di 31 anni. Le agevolazioni comprendono una riduzione delle aliquote contributive per i primi tre anni di attività e una riduzione del 50% del minimale contributivo.

Le aliquote ridotte sono così strutturate:

  • 11% nel primo anno anziché 17%.
  • 9% nel secondo anno anziché 17%.
  • 7% nel terzo anno anziché 17%.

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione e questa agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale e non è cumulabile con altre agevolazioni.

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